Nomina amministratore sostegno

DOVE

Cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui il soggetto per il quale viene effettuata la richiesta ha la residenza o il domicilio (legge n. 6 del 9/1/2004 e successive modifiche).

COS'E'

E’ la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

CHI PUO' RICHIEDERE
  • Il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (in questo caso il ricorso deve essere presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima);
  • il coniuge;
  • la persona stabilmente convivente;
  • i parenti entro il quarto grado;
  • gli affini entro il secondo grado;
  • se vi sono, il tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando;
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento e non ritengano semplicemente di darne notizia al Pubblico Ministero);
  • il Pubblico Ministero.

L’istanza per la revoca può essere presentata anche dall’amministratore di sostegno.
La difesa tecnica è necessaria solo quando le misure che debbono essere adottate nell’interesse del beneficiario possono incidere sui diritti fondamentali della persona

COSA OCCORRE

L’istanza si propone con ricorso.

QUANTO COSTA

€ 27,00 di diritti (esente il contributo unificato).

TEMPI MEDI NECESSARI

Circa 20 giorni dal deposito del ricorso.