DOVE |
La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente in base al:
|
---|---|
COS'E' |
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili già pendenti ed anche nelle controversie civili non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti). |
CHI PUO' RICHIEDERE |
Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia).
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
|
COSA OCCORRE |
La domanda può essere:
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
|
QUANTO COSTA |
Non vi sono spese |
TEMPI MEDI NECESSARI |
10 giorni dalla presentazione dell’istanza |