Patrocinio a spese dello Stato (Area Amministrativa)

DOVE

La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente in base al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
COS'E'

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili già pendenti ed anche nelle controversie civili non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio.

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

CHI PUO' RICHIEDERE
Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:
  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia).
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
COSA OCCORRE

La domanda può essere:

  • presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;
  • presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
  • inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
  • le generalità e la residenza della controparte;
  • le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • eventuali prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
QUANTO COSTA

Non vi sono spese

TEMPI MEDI NECESSARI

10 giorni dalla presentazione dell’istanza