DOVE |
La richiesta deve essere presentata:
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COS'E' |
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione. Il beneficio non è concesso:
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CHI PUO' RICHIEDERE |
Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:
Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. |
COSA OCCORRE |
La domanda può essere:
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione). |
QUANTO COSTA |
Non vi sono spese. |
TEMPI MEDI NECESSARI |
Circa 10 giorni dalla presentazione dell’istanza. |