DOVE |
Le istanze di vendita devono essere inviate telematicamente sul numero della procedura. |
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COS'E' |
E’ l’atto con cui, dopo la notifica del pignoramento, viene dato impulso al procedimento esecutivo. In mancanza, decorsi 45 giorni dalla notifica del pignoramento, lo stesso diviene inefficace. |
CHI PUO' RICHIEDERE |
Il difensore del creditore procedente. |
COSA OCCORRE |
Insieme all’istanza di vendita va depositato attestazione/ pagamento del contributo unificato mediante modello F23, Lottomatica o pagamento telematico. Il pagamento con adesivi Lottomatica comporta il deposito degli originali per l’annullamento presso la cancelleria. |
QUANTO COSTA |
€ 220,00 salvo crediti inerenti materie per cui la legge preveda l’esenzione. |
TEMPI MEDI NECESSARI |
Per le procedure esecutive mobiliari: pignoramenti presso terzi e presso debitore: valore sino a 2500,00 € 43,00 di contributo unificato e diritto forfettario di € 27,00 valore oltre i 2500,00 € 139,00 di contributo unificato e diritto forfettario di € 27,00 ricorsi ex art. 612 c.pc. € 139,00 di contributo unificato e diritto forfettario di € 27,00 rilascio di immobile eseguito dall’ufficiale giudiziario: € 139,00 di contributo unificato per le procedure esecutive immobiliari salvo crediti inerenti materie per cui la legge preveda l’esenzione e di cui è necessario fare la dichiarazione di esenzione |