DOVE |
Presso la Cancelleria civile, lavoro o volontaria giurisdizione che ha in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia. In particolare: per le copie delle sentenze in materia civile ci si deve rivolgere alla Cancelleria Pubblicazioni Sentenze, per le copie delle sentenze in materia di lavoro presso l'Ufficio Sentenze del Lavoro. Per i nuovi procedimenti di contenzioso civile ordinario è previsto il rilascio delle copie dell’atto e degli allegati in formato elettronico presso lo Sportello Polifunzionale o formulando la richiesta via mail all’indirizzo pubblicato sul sito internet. |
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COS'E' |
E’ la richiesta di ottenere copia di un atto, un verbale, una sentenza, un decreto ingiuntivo o altro provvedimento. Le copie possono essere:
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CHI PUO' RICHIEDERE |
Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente della sezione cui appartiene il giudice che ha pronunciato il provvedimento
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COSA OCCORRE |
L’istanza (anche verbale) Per i nuovi procedimenti di contenzioso civile ordinario è prevista la richiesta delle copie elettroniche degli atti di scambio sia verbalmente portando una chiavetta usb o cd rom, sia via mail all’indirizzo pubblicato sul sito internet. |
QUANTO COSTA |
Per il rilascio di una copia semplice, conforme, esecutiva è previsto il pagamento di diritti di cancelleria, come da apposita tabella “Nuovi diritti di copia aggiornati al 2010 “ (punto 5.5 del presente documento) |
TEMPI MEDI NECESSARI |
Se la richiesta è urgente entro due giorni, altrimenti dal terzo giorno in poi. |