SERVIZIO PRIVILEGI
ARTICOLO 1524 CODICE CIVILE
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
L’interessato.
Tribunale del luogo in cui è stato trascritto il contratto - Per la sede di Foggia: Palazzo di Giustizia Viale I Maggio, 1 - 71121 - Ufficio Privilegi presso Ufficio Sentenze
Informazioni telefoniche: centralino 0881/072111 - 0881/072453
Orario sportello: da lunedì al venerdì 09:00 – 12:30
Per l’iscrizione di una riserva di proprieta’ o di un atto di privilegio speciale, è necessario depositare:
Un originale della nota viene restituita in genere a vista al richiedente. Non sono dovuti diritti di cancelleria.
La nota di cancellazione viene rilasciata a seguito del deposito della seguente documentazione:
Tale scrittura privata deve contenere l'autenticazione della firma del Legale rappresentante apposta dinnanzi ad un Notaio e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
In caso di Legge Sabatini è necessario il certificato di origine o denuncia smarrimento dello stesso.