Estinzione di reato (patteggiamento e d.p.)

COS'E'

Quando un procedimento penale viene definito con patteggiamento o con decreto penale, la legge prevede che il reato si  estingue per effetto del decorrere del tempo, a certe condizioni.
Nel caso di patteggiamento, il reato è estinto, quando è stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni (dal passaggio in giudicato della sentenza) quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.
N.B. Per patteggiamento allargato vedi nota bene.
Nel caso di decreto penale, il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Questa previsione è operativa  per quelli divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore della legge Carotti  (Legge 479/99 – G.U. n. 296  del 18/12/1999).
La sentenza penale con la quale viene applicata la pena su richiesta delle parti e il decreto penale, divenuti irrevocabili, vengono iscritti al Casellario; non compaiono sul certificato richiesto da privati, compaiono invece nei certificati richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni e per ragioni di giustizia. Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede d’ufficio ad effettuare annotazione in calce all’iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento o al decreto penale.

L'interessato può fare ricorso al giudice dell'esecuzione; se lo stesso accoglie l’istanza e dichiara estinto il reato ai sensi dell’art. 445 c. 2 o 460 c.5 c.p.p., viene inviato il foglio complementare al Casellario competente che provvede all’annotazione nella scheda. 

La scheda del Casellario non viene eliminata per effetto della eventuale dichiarazione di estinzione, ma si determina soltanto una annotazione che compare di seguito all’indicazione degli estremi della sentenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

art 445 e 460 cod. proc. pen.  Art 676 - 667 cod. proc. pen.

CHI PUO' RICHIEDERE

La persona che ha subito la condanna.
E’ competente il Giudice dell'Esecuzione secondo i seguenti criteri:

Per un solo provvedimento: il giudice dell’esecuzione dell’ufficio giudicante (Tribunale o Corte di Appello) che lo ha emesso.

Per più provvedimenti: il giudice dell’esecuzione dell’ufficio giudicante che ha emesso il provvedimento che per ultimo è passata in giudicato.

Per più provvedimenti emessi da giudici di grado differente (Tribunali e Corti di Appello): il giudice dell’esecuzione dell’ufficio più alto in grado che ha emesso il provvedimento che per ultimo è divenuto esecutivo, se il provvedimento (la sentenza) è stata riformata in modo sostanziale cioè se la modifica non riguarda la sola pena: ciò non si può desumere dal certificato penale e deve essere verificato di volta in volta.

I provvedimenti delle Preture si considerano come emessi dal Tribunale del circondario.

COSA OCCORRE

Con domanda (patteggiamento) (domanda 2 per decreto penale) (v. modulistica) indirizzata al Giudice dell'Esecuzione alla quale va' allegata: 
- la copia della sentenza di patteggiamento o del decreto penale
- in caso  di condanna a pena pecuniaria,  attestazione dell’avvenuto pagamento  rilasciato dall’Ufficio Recupero  Crediti competente (occorre  una marca da euro 3,68 per diritti)

MODULISTICA

Visualizza Modulo estinzione di reato

QUANTO COSTA

Esente da imposte e bolli

NOTA BENE

Nel caso di patteggiamento allargato non opera il meccanismo estintivo di cui all’art. 445 c.p.p.
Il patteggiamento allargato è stato  introdotto dalla legge n° 134 del 12/06/2003, con riferimento ai delitti e contravvenzioni per i quali sia applicabile, a seguito della riduzione, una pena detentiva superiore a 2 anni e 1 giorno ed inferiore a 5 anni,  anche se congiunta a pena pecuniaria. La riduzione della pena, così come nel patteggiamento ordinario, è fino ad un terzo della pena che sarebbe ordinariamente applicabile (ciò significa che il patteggiamento allargato copre reati punibili con la pena sino a 7 anni e sei mesi).

Con nota del 13/11/2015 la Direzione Generale della Giustizia Penale del  Ministero Giustizia DAG ha stabilito che  i provvedimenti  di patteggiamento allargato  siano menzionati  nel certificato spedito a richiesta dell’interessato.