REGISTRAZIONE/ VARIAZIONE STAMPA PERIODICA

Iter per la registrazione e/o variazione della stampa.

COS'E'
Il registro della stampa periodica è stato istituito dalla legge 8/2/1948 n. 47 per la quale, all'articolo 5, nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Non sussiste, invece, obbligo di registrazione per i periodici esclusivamente telematici (vedi articolo 3 bis legge 16/7/2012 n. 103) realizzati esclusivamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domande di agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui inferiori a 100.000 euro.

Sul registro della stampa periodica vanno altresì annotate tutte le variazioni che riguardano gli elementi indicati all'atto di iscrizione.

La procedura da seguire per iscrivere un giornale o un periodico e quella relativa alla comunicazione dei successivi mutamenti sono descritte qui di seguito.

Registrazione di un giornale o un periodico

L'articolo 5 della legge 8/2/1948 n. 4 prevede che per la registrazione siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) la copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

Firme autenticate

Le firme del proprietario, del direttore e dell'esercente l'impresa giornalistica devono essere autenticate da notaio, segretario comunale o dal cancelliere.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 38 DPR 445/2000, la sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione o, in alternativa, le istanze possono essere firmate e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

I requisiti indicati negli articoli 3 e 4 legge 8/2/1948 n. 47 richiamati dall’articolo 5

Il Direttore responsabile (art. 3) e il proprietario o l'esercente l'impresa giornalistica (art. 4), possono presentare una dichiarazione sostituiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cittadinanza ed elettorato.

Il direttore responsabile può allo stesso modo certificare l’iscrizione all’albo dei giornalisti presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000.

Il legale rappresentante di una persona giuridica riconosciuta può autocertificare allo stesso modo tale qualità.

Qualora si tratti di associazioni non riconosciute, il dichiarante potrà documentare la qualifica di legale rappresentante nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 DPR 445/2000.

L'esercente l'impresa giornalistica

È chi esercita l'attività editoriale, dunque l'editore, al posto del proprietario che non esercita direttamente tale impresa.

Copia dell'atto di costituzione o dello statuto se il proprietario è persona giuridica

Se il proprietario è una società iscritta nel registro delle imprese è sufficiente, ai sensi dell'art. 43/1 DPR 445/2000, la produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 norma cit., con indicazione degli estremi dell'atto costitutivo (es. rogito notarile, data, numero, etc.) e data di iscrizione nel registro imprese corredata da un fotocopia della visura camerale.

Se il proprietario è una persona giuridica riconosciuta non avente fine di lucro, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, vanno ugualmente indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dell'atto di riconoscimento da parte della P.A., dell'eventuale riconoscimento come ONLUS.

La rappresentanza dell’ente può essere ugualmente oggetto di dichiarazione sostitutiva con indicazione della fonte (atto costitutivo, statuto o atto successivo).

ll titolo, la natura e la tecnica di diffusione della pubblicazione

Il titolo identifica il giornale o il periodico ed è elemento necessario della richiesta; è possibile indicare un sottotitolo.

Per natura della pubblicazione si intende il mezzo con la quale avviene (a mezzo stampa, a mezzo radio, etc.) e se si tratta di giornale quotidiano o di altra periodicità.

Per la tecnica di diffusione:

  • se stampa cartacea indicare il nome e l’indirizzo della tipografia;
  • se giornale radio indicare il nome della stazione emittente, la frequenza e l’indirizzo;
  • se telegiornale indicare il canale, il nome dell’emittente e gli studi da cui trasmette;
  • se periodico telematico indicare il nome e l’indirizzo del service provider e l’indirizzo web della pubblicazione telematica.

Efficacia e decadenza della registrazione

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8/2/1948 n. 47, l'efficacia della registrazione cessa qualora entro sei mesi dalla data di essa il periodico non sia stato pubblicato o qualora si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

Dichiarazione dei mutamenti

Per l'art. 6 (dichiarazione dei mutamenti) della legge 8/2/1948 n. 47 ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Le variazioni da registrare obbligatoriamente sono quindi solo le seguenti:

- nome e domicilio del direttore responsabile;

- nome e domicilio del proprietario;

- nome e domicilio della persona che esercita l'impresa giornalistica se diversa dal proprietario;

- titolo della pubblicazione;

- natura della pubblicazione (mezzo di diffusione, giornale o periodico);

Chi deve e come presentare la dichiarazione

La dichiarazione dei mutamenti va depositata in cancelleria e compete esclusivamente al proprietario o all’editore e deve essere fatta entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento.

Quando il mutamento riguarda il direttore responsabile, la dichiarazione va sottoscritta anche da costui.

In caso di mutamento della proprietà, il nuovo proprietario deve documentarne il passaggio producendo copia autenticata dell’atto o del contratto registrato.

L'efficacia della registrazione cessa qualora si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno. Pertanto la domanda di variazione dovrà contenere l’esplicita dichiarazione di non essere incorsi in una causa di decadenza di cui all'art. 7 della legge 8/2/1948 n. 47 ovvero il deposito di una copia pubblicata non oltre un anno prima della presentazione della comunicazione del mutamento.

Si rinvia per ogni altro aspetto a quanto illustrato per la registrazione di un giornale o periodico.

NORMATIVA

  • Legge 8 febbraio 1948, n. 47
  • Art. 3 bis, Decreto Legge 103-2012

COSTI

  • Tassa di concessione governativa € 168,00 che va versata sul c/p 8003 AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA e la ricevuta in originale deve essere allegata alla domanda di iscrizione. Il versamento è dovuto esclusivamente per l'iscrizione.
  • n. 2 Marche da € 16,00.

Esenzione dal bollo e dalla tassa di concessione

Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato iscritte all’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono esentati dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative ma non dai diritti di cancelleria.

Sono inoltre considerate “Onlus di diritto” le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995; le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (legge 49/1987), le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (legge 381/1991), i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Per avere diritto al beneficio della esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa deve essere fatta esplicita menzione della particolare natura dell’ente documentandone l’iscrizione nei relativi pubblici registri o l’avvenuto riconoscimento come tale da parte della pubblica autorità. In caso di attestazione l’ufficio procederà immediatamente alla verifica.

NOTA BENE
Certificato di iscrizione

Il registro è pubblico, chiunque vi abbia interesse può richiedere dei certificati.

Recarsi in cancelleria con l'autentica della firma o, in alternativa, la fotocopia del documento di riconoscimento.

MODULISTICA :

Nuova_variazione stampa periodica

Nuova_domanda iscrizione stampa periodica

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Istanza di registrazione al Registro della Stampa del periodico