DOVE |
Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione anche con raccomandata o telegramma, purché successivamente sia implementato da un atto esplicativo dei motivi. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. |
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COS'E' |
E’ il modo formale previsto dalla legge per chiedere che la propria posizione processuale venga riesaminata in un ulteriore grado di giudizio: appello, ricorso per Cassazione, opposizione a decreto penale, riesame, etc. È necessario presentare l’istanza entro i termini previsti dalla legge. |
CHI PUO' RICHIEDERE |
Le parti e i loro difensori. |
COSA OCCORRE |
L’atto di impugnazione. |
QUANTO COSTA |
Non vi sono spese. |
TEMPI MEDI NECESSARI |
A vista. |