Accesso civico semplice
Secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del cd. Decreto Trasparenza così come modificato dal d.lgs. 97/2016, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale documenti, informazioni o dati nei casi previsti dalle norme e ciò comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui la prevista pubblicazione sia stata omessa.
Modulo di istanza di accesso civico semplice
Accesso civico generalizzato (FOIA)
Secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 del cd. Decreto Trasparenza così come modificato dal d.lgs. 97/2016, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
L’accesso civico generalizzato riguarda atti, dati e informazioni di natura amministrativa, risultando esclusa tutta la materia giurisdizionale (regolata da norme specifiche dei codici di rito penale e civile) e differenziandosi dall’accesso documentale agli atti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90.