COS'E' |
Il condannato, nel caso di abolizione del reato (depenalizzazione, abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma) può chiedere al Giudice dell’esecuzione competente la revoca della sentenza o del decreto irrevocabili. La presentazione della domanda di revoca non sospende tutta l’esecuzione (l’Ufficio Recupero Crediti comunica al concessionario in via informale). |
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RIFERIMENTI NORMATIVI |
art. 673 c.p.p. art. 665 c.p.p. |
COSA OCCORRE |
Con domanda in carta semplice (v. modulistica) indicando gli estremi della sentenza o del decreto. Con elezione di domicilio. |
MODULISTICA |
Visualizza modulo di revoca del provvedimento per abolizione di reato Visualizza modulo di richiesta di visione e/o estrazione di copie di fascicoli penali |
COMPETENZA |
Nel caso di richiesta per più provvedimenti emessi da giudici di pari grado è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Nel caso di richiesta riguardante provvedimenti emessi da giudici di grado differente se il provvedimento è stato confermato o riformato solo in relazione alla pena, è competente il giudice di primo grado; è competente il giudice d’appello se, invece, vi è stata riforma sostanziale (la modifica della sola pena non costituisce riforma): ciò non si può desumere dal certificato penale e deve essere verificato di volta in volta. |
ITER |
Il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso almeno dieci giorni alle parti e ai difensori. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per Cassazione Il provvedimento del Giudice dell’esecuzione è trasmesso d’ufficio al Casellario per l’eliminazione dell’iscrizione (art. 687 c.p.p.) e, nel caso, alla Prefettura e a tutti gli altri enti cui era già stata fatta comunicazione in sede di esecuzione del provvedimento (sentenza o decreto penale) (ad esempio per sanzioni accessorie). |